(aggiornato al 9 gennaio 2006)
Il presente dossier, a cura di VIMEC,
illustra sinteticamente le misure di agevolazione fiscale (detrazioni e
contributi) previsti dalla vigente legislazione (aggiornamento gennaio
2006) relative alle misure di superamento delle barriere
architettoniche, sia per l'acquisto di impianti fissi (elevatori,
piattaforme) ed ausili (montascale, servoscala) che per interventi di
recupero edilizio.
1) DETRAZIONE IRPEF 19%
(art. 15, comma 1, lettera c),DPR 22/12/1986, n. 917)
Le spese sostenute dai contribuenti privati per l’acquisto di prodotti
Vimec rientrano tra gli oneri che danno diritto alla detrazione di
imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le "SPESE SANITARIE PER
PORTATORI DI HANDICAP" - (nel modello 730/2005 relativo all’anno 2004 -
rigo da compilare E3)
I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap che
hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita
ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro
che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche
incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro,
di guerra, ecc. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi
dell’art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle
condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (vedi istruzioni
al rigo E3 nel mod. 730/2005). Tale autocertificazione dovrà attestare
che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da
organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non
compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima (vedi
Appendice pag. 47 delle istruzioni al mod. 730/2005).
Intestazione della fattura:
Se il soggetto portatore di handicap è titolare di redditi di importo >
€ 2.840,51 (Lit. 5.500.000) la fattura deve essere intestata a lui. Se
invece il soggetto portatore di handicap è fiscalmente a carico di un
familiare l’intestazione può essere fatta indifferentemente al soggetto
stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. In tal caso
beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha
effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse della persona
fiscalmente a suo carico.
La definizione di familiare fiscalmente a carico è la seguente: sono
familiari a carico quelli che hanno un reddito personale complessivo
tassabile lordo non superiore a € 2.840,51.
Si tratta di:
- coniuge, figli ed in loro
mancanza i discendenti più prossimi,
- genitori e in loro mancanza gli
ascendenti più prossimi
- fratelli e sorelle
- suoceri, nuore e generi
- adottanti.
Il coniuge e i figli possono
essere fiscalmente a carico (se è rispettato il limite di reddito) anche
se non conviventi o residenti all’estero.
Gli altri familiari si considerano fiscalmente a carico non solo se
rispettano il limite di reddito, ma anche se convivono con il
contribuente ovvero se percepiscono dallo stesso assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
In secondo luogo beneficiari della detrazione del 19 % per
l’acquisto dei prodotti Vimec sono anche i soggetti affetti da gravi
patologie (ad esempio soggetto A, che può essere disabile e non
disabile) quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie
esenti da ticket). In tali casi la spesa per l’acquisto dell’ausilio può
essere sostenuta e detratta da un altro familiare contribuente (ad
esempio soggetto B) (rigo da compilare = rigo E2), anche se il primo
soggetto non è fiscalmente a carico del secondo, qualora la
detrazione non trovi sufficiente capienza nella dichiarazione dei
redditi del soggetto con grave patologia.Il limite totale di spesa annua
è € 6.197,48, comprensivo della parte che viene detratta dal soggetto A
nella propria dichiarazione dei rediti e della parte che viene detratta
nella dichiarazione dei redditi del soggetto B (art. 15, comma 2, DPR
917/86). La fattura di vendita dell’ausilio deve essere intestata al
contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere
l’indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia. Se è intestata
a quest’ultimo, deve contenere l’annotazione di quale parte della spesa
è stata sostenuta dal familiare. La patologia grave del soggetto A deve
essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.
2)
DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449 e art.2, comma 5, Legge 27/12/2002,
n. 289)
L’installazione degli ausilii prodotti da Vimec (ad eccezione dei
montascale mobili) consente la fruizione della detrazione IRPEF pari al
41% della spesa sostenuta per interventi di recupero edilizio tesi
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che
possiedono o detengono l’immobile sul quale è stata effettuato
l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche:
proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso,
usufrutto, abitazione, inquilino, comodatario, ecc.
Il limite di spesa attualmente è di € 48.000 ed è riferito a
ciascun anno, a ciascun soggetto indipendentemente dalla quota di
proprietà e a ciascuna unità immobiliare.
La detrazione IRPEF del 41% va operata sull’imposta lorda e deve essere
ripartita in 10 quote annuali, ridotte facoltativamente a 5 e a 3
per chi ha compiuto almeno 75 e 80 anni al termine di ciascun anno.
Le formalità a carico del contribuente per aver diritto alla
detrazione sono le seguenti:
- comunicazione su apposito
modello al Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto, 21 – 65100
Pescara), mediante lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno,
inviata prima di iniziare i lavori, con allegata la documentazione
richiesta, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio (esente da
bollo), dove il soggetto dichiara di essere in possesso di tutta la
documentazione richiesta e di essere pronto a esibirla agli Uffici
Finanziari; in generale la documentazione richiesta è la seguente
(salvo i casi particolari da verificare volta per volta con un
consulente tecnico):
- permessi comunali necessari
per l’esecuzione dei lavori o la comunicazione di inizio lavori, se
necessari in relazione al tipo di intervento da effettuare,
- documentazione catastale,
- prova del pagamento dell’ICI,
se dovuta, per gli anni dal 1997 in poi
- comunicazione alla ASL
competente per territorio, con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, spedita prima di iniziare i lavori, contenente la data di
inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere,
il committente e l’impresa esecutrice (tale comunicazione può essere
omessa se già effettuata a norma del DLGS 626/94 o del DLGS 494/96,
oppure se, sulla base di tali decreti, la comunicazione alla ASL non è
necessaria);
- ottenimento dall’impresa
esecutrice dei lavori di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e
contributiva, in mancanza della quale (in caso di violazione di tali
obblighi da parte dell’impresa esecutrice dei lavori), il contribuente
perde il diritto all’agevolazione IRPEF.
Il pagamento delle spese deve
avvenire mediante bonifico bancario o postale, a favore
dell’esecutore dei lavori, contenente l’indicazione della causale del
versamento, del codice fiscale del o dei contribuenti che scaricano la
spesa e la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Eventuali acconti al fornitore dell’ausilio per il superamento di
barriere architettoniche possono essere pagati anche prima dell’invio
della comunicazione al Centro operativo di Pescara, purchè siano
eseguiti mediante bonifico bancario o postale e con le caratteristiche
sopra descritte.
La documentazione inerente la effettuazione e il pagamento dei lavori
(fatture, ricevute fiscali intestate a chi vuole fruire della detrazione
e ricevute dei bonifici eseguiti) vanno debitamente conservate.
Cumulabilità delle due detrazioni irpef
La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte che eccede
quella per la quale si intenda eventualmente fruire della detrazione del
41% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
3) CONTRIBUTI
PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Circolare Ministeriale – Ministero dei
Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.)
I prodotti Vimec sono strumenti per il superamento delle barriere
architettoniche e quindi le spese per il loro acquisto beneficiano delle
agevolazioni della Legge n. 13 del 1989 (qualora non risulti
materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di
modifica dell’immobile).
Tale legge concede contributi per interventi atti al superamento delle
barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono
portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di
carattere motorio e dei non vedenti).
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si
trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal
disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per
l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate
a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.
Alla domanda occorre allegare:
- descrizione sommaria delle
opere e della spesa prevista,
- certificato medico: in carta
semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi
medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la
patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione,
l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le
difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con
riferimento all’immobile ove risiede il richiedente),
- autocertificazione nella quale
indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedentee
oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità
correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
Qualora il richiedente sia
portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di
deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza
nell’assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo
diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL.
L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si
chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di
esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri
contributi.
Subito dopo la presentazione della domanda l’amministrazione comunale
deve effettuare un immediato accertamento riguardante l’ammissibilità
della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e
documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente,
l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità
della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
L’interessato deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora
nell’immobile su cui si intende intervenire.
Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente
sostenutee comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere
possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per
la concessione del contributo e godono del contributo.
Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:
- spesa base fino a € 2.582,28,
contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino a €
2.582,28,
- spesa da € 2.582,25 fino a €
12.911,42, contributo base + 25% dell’eccedenza della spesa effettiva
rispetto alla spesa base,
- spesa da € 12.911,42 fino a €
51.645,69, contributi precedenti + 5% dell’eccedenza della spesa
effettiva rispetto ad € 12.911,42.
L’erogazione del contributo viene
fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture
debitamente quietanzate.
4) Cumulabilità
dei contributi Legge 13/89 e delle agevolazioni IRPEF
I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con altri
contributi concessi a qualsiasi titolo (quindi anche con le detrazione
IRPEF del 19% e del 41%), purché l’erogazione complessiva, pari alla
somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la
spesa effettivamente sostenuta.
5) ALIQUOTA IVA
AGEVOLATA 4%
(Voce n. 31, parte II della Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/3/05 – Circolare
Assonime n. 17 del 14/4/05)
Alle vendite dei prodotti Vimec si applica, per i requisiti oggettivi
degli stessi prodotti, l’IVA in misura ridotta. Nelle fatture Vimec
viene applicata l’aliquota IVA ridotta del 4%, di molto inferiore
all’aliquota normale del 20%.
Dossier a cura di
Vimec fonte:
www.edilportale.com
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