Documento
Unico di Regolarità Contributiva
Che cos’è il
DURC
Il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di
contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle
imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati.
Le normative di
riferimento
Per quanto concerne gli appalti
pubblici la normativa di riferimento è l’articolo 2, commi 1, 1
bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla L. n. 266/2002.
Per quanto concerne gli appalti
privati è necessario fare riferimento all’articolo 3, comma 8,
lettere b) bis e b) ter del D.Lgs. n. 494/1996, come
modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.
Rilevanza del
DURC
Il DURC permette alle ditte
appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini
dell’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione
di un solo documento. L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di
tale documento determina inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali
in una approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla
regolarità delle imprese del settore.
Soggetti abilitati a richiedere il DURC
-
Committenti o
responsabili dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
n. 494/1996 (lavori edili);
-
Pubbliche
Amministrazioni appaltanti;
-
Enti Privati a
rilevanza pubblica;
-
Società
Organismi di Attestazione (SOA);
-
Imprese che
applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni
firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004.
Chi lo rilascia
In base alla convenzione del 15 aprile
2004 fra l’INPS, l’INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative del settore, il DURC è rilasciato
dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi
l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003. è possibile rivolgersi
anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno la richiesta alle Casse Edili.
Per i lavori pubblici il DURC, in
occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato
finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il
periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal
fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile
l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore
il singolo cantiere in cui è occupato.
Tempistica
Per i lavori privati il DURC deve
essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione
edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può
essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti
appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa
Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali
sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in
mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile
emette ugualmente il documento.
Condizioni di rilascio
Il procedimento di accertamento della
regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:
Verifica regolarità contributiva
La posizione di
regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove
ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile
emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la
verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato
a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come
irregolari.
Condizioni di regolarità
L’impresa si
considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti
dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto
l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione. La
stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per
ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando
le causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale.
Fonte:
www.unipa.it