La super dia è quella
procedura che consente in tempi brevi la realizzazione di interventi
edilizi, superando la precedente disciplina che prevedeva l'obbligo,
per chi doveva intraprendere questi lavori, di chiedere autorizzazioni
e nulla osta alla amministrazioni competenti con lungaggini
burocratiche che è facile immaginare.
Il processo di
semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che
all'art. 2, comma 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della
concessione edilizia".
Tale disposizione
introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere
manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell’istituto della
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all’impresa di
agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante
l’emissione di un provvedimento.
Queste opere sono:
- Opere di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in
rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
- Recinzioni, muri di
cinta e cancellate;
- Aree destinate ad
attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di
singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e
dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per
insediamenti storici) di cui all’Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n.
1444 non modifichino le destinazioni d’uso;
- Impianti tecnologici
che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a
seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- Varianti a
concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso
e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- Parcheggi di
pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
In tutti questi casi la
presentazione della Dia va fatta almeno 20 giorni prima dell’inizio
dei lavori.
Se nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene
riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il
Sindaco notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare
le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità
Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Legge n.
662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione lascia trascorrere
questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende
accordata e la D.I.A. ha validità di anni 3.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei
lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale
con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera al
progetto.In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge
regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia con la
Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente anche la regione
Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la
DIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli
interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
Fonte:
www.visurrnet.com